Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 1126 del 20/07/1952 (Pubblicata nella G.U. del 5 settembre 1952 e rettifica 15/09)
Disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero.
    La  Camera  del  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  pagamenti  anticipati  delle merci da importare sono subordinati
alle prestazioni di cauzione a favore dell'Ufficio italiano dei cambi
da parte dell'importatore.
  E'  altresi'  subordinata  alla  prestazione  di  cauzione, qualora
questa  non sia stata prestata a norma del comma precedente, nel caso
in  cui  abbia  luogo da parte della Banca d'Italia, o da parte delle
banche  da  questa  autorizzate a fungere da sue agenzie, la consegna
all'importatore  dei  documenti  idonei a conferire la disponibilita'
delle merci da importare.
  La  misura della cauzione e' stabilita con decreto del Ministro per
il commercio con l'estero.
  La cauzione puo' essere sostituita da, fidejussione bancaria.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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