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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 1229 del 25/07/1952 (Pubblicata nella G.U. del 27 settembre 1952)
Aumento delle sanzioni pecuniarie in materia di circolazione stradale.
Aumento delle sanzioni pecuniarie in materia di circolazione stradale.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le sanzioni pecuniarie comminate per le infrazioni alle norme
contenute nel regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, e nel regio
decreto 22 dicembre 1938, n. 2139, convertito in legge, con
modificazione, nella legge 29 maggio 1939, n. 921, gia' raddoppiate a
norma dell'art. 3 del decreto legislativo 5 ottobre 1945, n. 679, e
successivamente aumentate di cinque volte per effetto dell'art. 1 del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947,
n. 421, sono ulteriormente aumentate nei minimi e nei massimi in
ragione di quattro volte rispetto alla misura attuale.
I Comuni i quali abbiano emanato regolamenti per la disciplina
della circolazione urbana sono autorizzati a modificare i regolamenti
stessi per elevare, nei limiti previsti dal precedente comma, le
sanzioni pecuniarie.
Tali modificazioni devono essere approvate dal Ministro per i
lavori pubblici, di concerto con il Ministro per i trasporti, a norma
dell'art. 128 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740.
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