Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 1315 del 16/10/1952 (Pubblicata nella G.U. del 23 ottobre 1952)
Misura del contributo da corrispondersi dalle farmacie non rurali, ai sensi dell'art. 115 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.
Misura del contributo da corrispondersi dalle farmacie non rurali, ai sensi dell'art. 115 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Per il 1952 il contributo annuo da corrispondersi da tutte le
farmacie, escluse quelle rurali - ai sensi del penultimo comma
dell'art. 115 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 - e' fissato nella stessa
misura stabilita per il 1950 dal primo comma dell'art. 2 della legge
20 febbraio 1950, n. 54.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 ottobre 1952
EINAUDI
DE GASPERI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
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