Leggi d'Italia
CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 133 del 23/02/1952 (Pubblicata nella G.U. del 24 marzo 1952)
Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 25 luglio 1947, n. 1095, concernente modificazioni al regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme per la esecuzione di opere pubbliche.
Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 25 luglio 1947, n. 1095, concernente modificazioni al regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme per la esecuzione di opere pubbliche.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il decreto legislativo 25 luglio 1947, n. 1095, e' ratificato con
le seguenti modificazioni:
Art. 1. - Al primo comma, le parole: "Per i lavori di conto dello
Stato che importino nel loro complesso definitivo, secondo le
risultanze del conto finale, una spesa non superiore a lire
1.000.000, si puo' prescindere dall'atto formale di collaudo,
sostituendolo con un certificato dell'ingegnere direttore, confermato
dall'ingegnere direttore, confermato dall'ingegnere capo del Genio
civile o dal dirigente di altro ufficio tecnico governativo che
attesti la regolare esecuzione dei lavori", sono sostituite dalle
seguenti: "Per i lavori di conto dello Stato che importino nel loro
complesso definitivo, secondo le risultanze del conto finale, una
spesa non superiore a lire 2.000.000, si puo' prescindere dall'atto
formale di collaudo, sostituendolo con un certificato dell'ingegnere
direttore, confermato dall'ingegnere capo del Genio civile o dal
dirigente di altro ufficio tecnico governativo che attesti la
regolare esecuzione dei lavori".
Al secondo comma, le parole: "L'atto formale di collaudo non e'
richiesto per l'ultimo esercizio dei lavori di manutenzione
pluriennale, quando l'ammontare dei lavori di detto ultimo esercizio
importi una spesa non superiore alle lire 1.000.000", sono sostituite
dalle seguenti: "L'atto formale di collaudo non e' richiesto per
l'ultimo esercizio dei lavori di manutenzione pluriennale, quando
l'ammontare dei lavori di detto ultimo esercizio importi una spesa
non superiore a lire 2.000.000".
Art. 2. - Le parole: "Nei casi di somma urgenza preveduti dall'art.
70 del regolamento 25 maggio 1895, n. 350, per la direzione,
contabilita' e collaudazione dei lavori dello Stato, l'ingegnere capo
del Genio civile puo' disporre l'esecuzione immediata dei lavori fino
alla concorrenza di lire 1.000.000", sono sostituite dalle seguenti:
"Nei casi di somma urgenza previsti dall'art. 70 del regolamento 25
maggio 1895, n. 350, per la direzione, contabilita' e collaudazione
dei lavori dello Stato, l'ingegnere capo del Genio civile puo'
disporre l'esecuzione immediata dei lavori fino alla concorrenza di
lire 2.000.000".
Art. 3. - E' sostituito dal seguente: "Per i pagamenti da
effettuare ai sensi dell'art. 12 del regio decreto 8 febbraio 1923,
n. 422, e' consentita l'emissione di ordini di accreditamento fino
all'importo di lire 40.000.000".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 febbraio 1952
EINAUDI
PICCIONI - ALDISIO - SCELBA -
VANONI - PELLA - PACCIARDI
- FANFANI - MALVESTITI -
SPATARO
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
