Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 137 del 04/03/1952 (Pubblicata nella G.U. del 24 marzo 1952)
Assistenza a favore dei profughi.
Assistenza a favore dei profughi.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'assistenza prevista dalla presente legge e' concessa, secondo le
modalita' fissate dai successivi articoli, ai cittadini italiani che
si trovino in stato di bisogno e appartengano alle seguenti
categorie:
1) profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla
Somalia, per quest'ultima limitatamente ai rimpatriati fino al 31
marzo 1950;
2) profughi dai territori sui quali, in seguito al Trattato di
pace, e' cessata la sovranita' dello Stato italiano;
3) profughi da territori esteri;
4) profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla
guerra.
L'assistenza si estende ai congiunti a carico del profugo. Sono
considerati tali, agli effetti della presente legge, la moglie ed i
figli non coniugati conviventi ed a carico. Le altre persone di
famiglia sono riconosciute a carico del profugo se gia' lo erano
prima del fatto che determino' la condizione di profugo o lo sono
divenute a seguito di tale fatto.
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