Leggi d'Italia

CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.

(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 137 del 04/03/1952 (Pubblicata nella G.U. del 24 marzo 1952)
Assistenza a favore dei profughi.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'assistenza  prevista dalla presente legge e' concessa, secondo le
modalita'  fissate dai successivi articoli, ai cittadini italiani che
si   trovino  in  stato  di  bisogno  e  appartengano  alle  seguenti
categorie:
    1)  profughi  dalla  Libia,  dall'Eritrea,  dall'Etiopia  e dalla
Somalia,  per  quest'ultima  limitatamente  ai rimpatriati fino al 31
marzo 1950;
    2)  profughi  dai  territori sui quali, in seguito al Trattato di
pace, e' cessata la sovranita' dello Stato italiano;
    3) profughi da territori esteri;
    4)  profughi  da  zone  del  territorio  nazionale  colpite dalla
guerra.
  L'assistenza  si  estende  ai  congiunti a carico del profugo. Sono
considerati  tali,  agli effetti della presente legge, la moglie ed i
figli  non  coniugati  conviventi  ed  a  carico. Le altre persone di
famiglia  sono  riconosciute  a  carico  del profugo se gia' lo erano
prima  del  fatto  che  determino' la condizione di profugo o lo sono
divenute a seguito di tale fatto.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022