Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 16 del 10/01/1952 (Pubblicata nella G.U. del 30 gennaio 1952)
Ripristino del concorso statale nel pagamento degli interessi sui mutui pescherecci.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Ministro  per  la marina mercantile e' autorizzato, a decorrere
dall'esercizio  1951-52,  a concedere il concorso nel pagamento degli
interessi nella misura del 3 per cento e per le operazioni di credito
peschereccio  d'impianto e di miglioramento fino al loro ammortamento
e per una durata massima di anni sei.
  Le suddette operazioni di credito debbono riguardare:
    a)   costruzioni,   in   cantieri  nazionali,  di  nuovi  navi  e
gallegianti per la pesca e per il trasporto del pescato;
    b) miglioramento di navi e galleggianti esistenti, mediante nuove
installazioni per uso della pesca;
    c)  impianto  di  stabilimenti per la lavorazione del pesce e dei
sottoprodotti della pesca;
    d)  impianto di magazzini per la conservazione e la distribuzione
del  pescato  e  per  l'approvvigionamento delle barche da pesca; di,
manufatti di uso collettivo per i pescatori;
    e)   provvista  di  reti  da  pesca,  cavi,  ormeggi,  lampade  e
quant'altro possa occorrere per l'attrezzatura peschereccia, compresi
filati,  fibre  vegetali  ed  ogni altra materia prima destinata alla
confezione di attrezzi da pesca;
    f) costruzione e miglioramento di mercati all'ingrosso del pesce.
  Possono compiere le operazioni di credito di cui al presente
articolo  le  Casse  di  risparmio, i Monti di credito su pegni di 1ª
categoria, gli Istituti di credito agrario, nonche' gli altri Enti ed
Istituti  che  vi  siano  autorizzati con decreto del Ministro per il
tesoro,  di  concerto  con  quello  per la marina mercantile. I mutui
saranno  garantiti mediante ipoteca sugli immobili e sui natanti, che
dovranno   essere   rispettivamente   assicurati   contro   i  rischi
dell'incendio e contro quelli della navigazione.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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