Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 1847 del 22/11/1952 (Pubblicata nella G.U. del 9 dicembre 1952)
Proroga dei termini per la rettifica delle dichiarazioni e per gli accertamenti d'ufficio agli effetti delle imposte straordinarie sul patrimonio.
Proroga dei termini per la rettifica delle dichiarazioni e per gli accertamenti d'ufficio agli effetti delle imposte straordinarie sul patrimonio.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I termini di prescrizione dell'azione della Finanza per
l'applicazione dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio
e della imposta straordinaria proporzionale sul patrimonio delle
societa' e degli enti morali, scadono il 31 dicembre 1953 per la
rettifica delle dichiarazioni presentate dai contribuenti ed il 31
dicembre 1954 per l'accertamento in confronto dei contribuenti che
non abbiano provveduto alla presentazione della dichiarazione.
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