Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 2377 del 20/12/1952 (Pubblicata nella G.U. del 27 dicembre 1952)
Norme particolari in materia di riforma fondiaria.
Norme particolari in materia di riforma fondiaria.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Tra le societa' considerate nel terzo comma dell'art. 4 della legge
21 ottobre 1950, n. 841, non sono comprese le societa' cooperative di
lavoratori della terra e le associazioni cooperative legalmente
riconosciute alle quali esse partecipano, purche':
a) i soci delle cooperative singole o unite in associazioni siano
lavoratori manuali;
b) la quota ideale di terra di ciascun lavoratore socio delle
cooperative, anche con riferimento al patrimonio fondiario delle
associazioni delle medesime, non ecceda la possibilita' d'impiego
della capacita' lavorativa propria e della famiglia;
c) le cooperative e loro associazioni siano rette dai principi
della mutualita' previsti dall'art. 26 della legge 14 dicembre 1950,
n. 1577.
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