Leggi d'Italia
CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 2388 del 29/11/1952 (Pubblicata nella G.U. del 31 dicembre 1952)
Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 16 luglio 1947, n. 708, concernente disposizioni sull'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (E.N.P.A.L.S.).
Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 16 luglio 1947, n. 708, concernente disposizioni sull'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (E.N.P.A.L.S.).
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il decreto legislativo 16 luglio 1947, n. 708, e' ratificato con le
seguenti modificazioni:
Art. 2. - Sono aggiunti i seguenti commi:
"L'Ente, che ha la sua sede legale in Roma, svolge la sua attivita'
su tutto il territorio della Repubblica. Per qualsiasi controversia
derivante dall'applicazione della presente legge foro competente e'
quello di Roma.
Sono applicabili all'Ente tutti i benefici, i privilegi ed
esenzioni tributarie concessi all'istituto nazionale della previdenza
sociale".
Art. 3. - Alle parole: "Sono obbligatoriamente iscritti all'Ente
gli appartenenti alle seguenti categorie", sono aggiunte le parole:
"di qualsiasi nazionalita'".
Alla categoria n. 5, sono aggiunte le parole: "segretari di
edizione".
Alla categoria n. 8 sono aggiunte le parole: "orchestrali e
bandisti".
Sono aggiunte le seguenti categorie:
"20) impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli enti e
imprese esercenti pubblici spettacoli, dalla Radio Audizioni Italia,
dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e
dello sviluppo e stampa; maschere, custodi e personale di pulizia
dipendenti dagli enti ed imprese sopra nominati;
"21) impiegati ed operai dipendenti dalle case da gioco, dagli
ippodromi e dalle scuderie dei cavalli da corsa e dai cinodromi;
addetti agli impianti sportivi; dipendenti dalle imprese di
spettacoli viaggianti".
Art. 6. - Al primo comma sono aggiunti i seguenti:
"Le imprese dell'esercizio teatrale e cinematografico non potranno
fare agire nei propri locali le compagnie della prosa, della rivista
e del varieta', e le orchestre, che non siano in possesso del
certificato di agibilita' di cui al successivo art. 10.
In caso di inosservanza alla disposizione suddetta l'impresa e'
punita con l'ammenda da L. 5000 a L. 20.000".
Art. 10. - Al primo comma sono aggiunti i seguenti:
"Il rilascio dei certificato sara' subordinato all'adempimento da
parte dell'impresa degli obblighi posti dalla legge a suo carico.
Nel caso in cui, all'atto della richiesta del certificato di
agibilita', l'impresa risulti inadempiente agli obblighi come sopra,
e nel caso in cui l'impresa presenti, per la prima volta, la denuncia
di cui all'art. 9, il rilascio del certificato di agibilita' sara'
subordinato alla presentazione di una garanzia, nella forma e
nell'ammontare che saranno determinati dal Comitato esecutivo
dell'ente.
Il pagamento delle sovvenzioni, contributi e premi, disposti dallo
Stato a favore di imprese o enti pubblici e privati che esercitino
attivita' nel campo dello spettacolo, sara' effettuato dietro
esibizione di una apposita dichiarazione dell'ente in cui si attesti
che le imprese e gli enti non si siano resi inadempienti nei
confronti dell'ente stesso".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 novembre 1952
EINAUDI
DE GASPERI - RUBINACCI -
ZOLI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
