Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 2466 del 11/12/1952 (Pubblicata nella G.U. del 3 gennaio 1953)
Modificazioni alla legge 22 febbraio 1934, n. 370, sul riposo domenicale e settimanale.
Modificazioni alla legge 22 febbraio 1934, n. 370, sul riposo domenicale e settimanale.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'art. 27 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, e' sostituito dal
seguente:
"Chiunque contravvenga alle disposizioni contenute negli articoli
1, 3, 6, 7, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 della presente
legge e' punito con l'ammenda da lire 200 a lire 600 per ogni persona
occupata nel lavoro, alla quale la contravvenzione si riferisce.
"L'ammenda non puo' mai essere complessivamente superiore a lire
100.000 ne' inferiore a lire 800.
"Le contravvenzioni all'art. 4 sono punite con ammenda sino a lire
3000 per ciascuna delle persone occupate nel lavoro ed alle quali si
riferisce la contravvenzione, senza che mai possa superarsi la somma
complessiva di lire 300.000".
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