Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 3056 del 11/12/1952 (Pubblicata nella G.U. del 14 gennaio 1953)
Proroga del termine per la sostituzione dei biglietti Am-lire di tutti i tagli e dei biglietti della Banca d'Italia, da L. 100 e da L. 50, di vecchie emissioni.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  I  biglietti  Am-lire  di  tutti i tagli ed i biglietti della Banca
d'Italia  da  L.  100  e  lire 50 dei vari tipi - fatta eccezione per
quelli  da  L.  100  di  secondo nuovo tipo e da L. 50 di terzo nuovo
tipo,  di cui al decreto del Ministro per il tesoro 22 settembre 1944
-  che,  per effetto del decreto del Ministro per il tesoro 16 aprile
1951  emesso  in  applicazione della legge 5 gennaio 1950, n. 3, sono
entrati in prescrizione successivamente al 31 dicembre 19511, saranno
ammessi  al  cambio  dalla  Banca  d'Italia entro e non oltre novanta
giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
  Scaduto  questo termine, i biglietti dei tagli e dei tipi anzidetti
non   presentati   per   la   sostituzione  andranno  definitivamente
prescritti  a  favore  dell'Erario dello Stato ed il relativo importo
sara'  portato in diminuzione dei debiti del Tesoro verso il predetto
Istituto.
  La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 11 dicembre 1952

                               EINAUDI

                                                   DE GASPERI - PELLA

Visto, il Guardasigilli: ZOLI
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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