Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 3137 del 22/12/1952 (Pubblicata nella G.U. del 17 gennaio 1953)
Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 1 settembre 1947, n. 883, concernente modificazioni ai servizi della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il  decreto legislativo 1 settembre 1947, n. 883, e' ratificato con
le seguenti modificazioni:
    Art. 3. - Il terzo comma e' sostituito dal seguente:
    "La  seconda  Sezione,  per  l'amministrazione  degli Istituti di
previdenza, composta nel modo seguente:
      1) del Ministro per il tesoro presidente;
      2) del direttore generale degli Istituti di previdenza;
      3)  dell'ispettore  generale preposto ai serviti degli Istituti
di previdenza;
      4) del ragioniere generale dello Stato;
      5) del direttore generale dell'Amministrazione civile;
      6) del segretario generale dell'Alto Commissariato per l'igiene
e la sanita' pubblica;
      7) del direttore generale della istruzione elementare
      8) del direttore generale dell'ufficio superiore del 1 degli
affari generali del Ministero di grazia e giustizia;
      9)  di  otto  consiglieri  effettivi  e  di  due  supplenti  in
rappresentanza  degli iscritti agli Istituti di previdenza, designati
dalle  organizzazioni  sindacali  di categoria piu' rappresentative a
carattere nazionale;
      10)  di  esperti in materia degli ordinamenti degli Istituti di
previdenza, in numero non superiore a due".
    Il settimo comma e' sostituito dal seguente:
    "I  consiglieri  di  cui  ai  numeri 9 e 10 della lettera b) sono
nominati  ogni  quadriennio  con  decreto  del  Capo  dello  Stato su
proposta del Ministro per il tesoro".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della. Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 22 dicembre 1952

                               EINAUDI

                                                   DE GASPERI - PELLA

                                                   Visto,          il
Guardasigilli: ZOLI
 
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