Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 337 del 29/03/1952 (Pubblicata nella G.U. del 24 aprile 1952)
Aumento del soprassoldo giornaliero dovuto ai sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri per servizi ed incarichi speciali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  A  decorrere  dalla data di entrata in vigore della presente legge,
il  soprassoldo dovuto ai sottuficiali e militari di truppa dell'Arma
dei carabinieri per i servizi di traduzione, di scorta, di assistenza
e  per  altri speciali incarichi eseguiti per conto dello Stato fuori
della  loro  residenza,  di  cui  all'art.  4,  n.  22,  del  decreto
Ministeriale 14 agosto 1925, e' elevato a lire 60 giornaliere.
  Il  soprassoldo  di  cui  al comma precedente non e' cumulabile con
l'indennita' di missione.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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