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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 36 del 18/01/1952 (Pubblicata nella G.U. del 7 febbraio 1952)
Estensione agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Gli  ufficiali  della  Guardia  di  finanza  in servizio permanente
effettivo,  che abbiano almeno quindici anni di servizio utile per la
pensione,  dei  quali  dodici  di servizio effettivo, collocati nella
riserva  od  in  congedo  assoluto  in  riforma od a riposo, per aver
conseguito una pensione vitalizia od un assegno rinnovabile di guerra
da  ascriversi  ad una delle otto categorie previste dalla tabella A)
annessa  alla legge 10 agosto 1950, n. 648, in conseguenza di ferite,
lesioni  od  infermita' riportate od aggravate per servizio di guerra
nel  conflitto  1940-45,  hanno diritto ad un emolumento mensile che,
aggiunto   al   trattamento   risultante  dagli  assegni  di  congedo
provvisorio  o  dalla  pensione ordinaria per anzianita' di servizio,
determinato  ai  sensi dell'art. 44, lettere b), c) e d), della legge
16  giugno  1935, n. 1026, dell'art. 46 del regio decreto 31 dicembre
1928,  n. 3458, e dell'art. 1 del decreto legislativo 13 agosto 1947,
n. 833, e successive modificazioni, nonche' dal relativo caroviveri e
dalla  indennita'  speciale  di  cui  al decreto legislativo del Capo
provvisorio   dello   Stato   7   novembre   1947,  n.  1457,  faccia
corrispondere,  per  un  periodo sino al raggiungimento del limite di
eta'  prescritto  per  il  grado  con  il  quale cessano dal servizio
permanente e comunque per non oltre due anni, il trattamento suddetto
a  quello  spettante, a titolo di stipendio, indennita' militare e di
carovita,  ai  parigrado  del  servizio  permanente  e  che,  per  il
rimanente  periodo  fino a tre anni dopo il raggiungimento del limite
di  eta',  faccia  corrispondere  il  trattamento medesimo ai quattro
quinti di quello dianzi specificato. Ai fini della liquidazione della
pensione ordinaria e' computato un periodo di cinque anni in aggiunta
al servizio effettivamente prestato.
  Gli  ufficiali  predetti  che  non  raggiungano  quindici  anni  di
servizio  utile  per  la pensione ovvero raggiungano quindici anni di
detto  servizio utile ma non dodici anni di servizio effettivo, hanno
diritto  ad un emolumento mensile per la durata di due anni pari alla
differenza  fra  il  trattamento  economico di attivita' (a titolo di
stipendio, indennita' militare e carovita) e l'assegno integratore ad
essi spettante in relazione agli anni di servizio prestato.
 
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