Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 37 del 23/01/1952 (Pubblicata nella G.U. del 7 febbraio 1952)
Proroga al 30 settembre 1956 della ritenuta dell'uno per cento sulle vincite al lotto a favore dell'Ente fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  L'applicazione  della  ritenuta dell'uno per cento sulle vincite al
lotto,   a   favore  dell'Ente  fondo  per  gli  assegni  vitalizi  e
straordinari  al  personale  del  lotto,  prevista  dall'art.  10 del
decreto   legislativo  Presidenziale  27  giugno  1946,  n.  122,  e'
prorogata al 30 settembre 1956.

  La  presente  legge  munita  del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 231 gennaio 1952

                               EINAUDI

                                                  DE GASPERI - VANONI

                                                  Visto,           il
Guardasigilli: ZOLI
 
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