Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 38 del 10/01/1952 (Pubblicata nella G.U. del 8 febbraio 1952)
Concessione di prestiti a breve scadenza agli impiegati statali assistiti dall'E.N.P.A.S. e sostituzione dell'art. 29 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, e successive modificazioni.
Concessione di prestiti a breve scadenza agli impiegati statali assistiti dall'E.N.P.A.S. e sostituzione dell'art. 29 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, e successive modificazioni.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'art. 29 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, modificato dall'art.
2 del decreto legislativo luogotenenziale 6 febbraio 1946, n. 103, e'
sostituito dal seguente:
"L'Ente e' autorizzato ad investire le disponibilita' finanziarie
eccedenti le sue normali necessita':
a) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
b) in mutui fruttiferi alle Province, ai Comuni e loro Consorzi,
nelle forme e alle condizioni stabilite per i mutui che concede la
Cassa depositi e prestiti;
c) in depositi fruttiferi presso la Cassa depositi e prestiti;
d) in anticipazioni al Fondo per il credito ai dipendenti dello
Stato;
e) in acquisto di beni immobili urbani;
f) in partecipazioni al capitale costitutivo di istituti ed enti
con scopi di pubblica utilita', in conformita' alle leggi ed ai
decreti che specificatamente le autorizzano;
g) in prestiti a breve scadenza al personale civile di ruolo e
non di ruolo ed a quello militare dello Stato appartenente alle
categorie assistibili dall'Ente indicate nell'art. 4 del decreto
legislativo 12 febbraio 1948, n. 147.
Le anticipazioni previste dalla lettera d) saranno regolate da
apposita convenzione, mediante la quale il Fondo per il credito ai
dipendenti dello Stato assicurera' all'Ente un interesse pari a
quello che conseguira' nelle operazioni di credito ai dipendenti
dello Stato.
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonche' quello
del tesoro autorizzano per ciascun esercizio finanziario la quota
delle disponibilita' da investire nelle operazioni di cui alla
lettera e), in base a programmi predisposti dall'Ente.
Le operazioni di cui alla lettera f) debbono essere sottoposte alla
preventiva autorizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale e del Ministero del tesoro.
La somma da destinare alle operazioni di cui alle lettere e) ed f)
non puo' superare, comunque, la quinta parte dell'ammontare
complessivo delle suddette disponibilita' dell'Ente.
I prestiti di cui alla lettera g) da concedersi secondo le norme
stabilite dal Consiglio di amministrazione dell'Ente, non possono
superare l'importo netto di una mensilita' della retribuzione
complessiva, costituita da stipendio, paga od altra analoga
competenza che ne tenga luogo, indennita' di carovita, indennita' di
caropane ed ogni altra indennita' od assegno mensile a carattere
continuativo, e debbono essere recuperati mediante dodici trattenute
mensili consecutive, a partire dal mese successivo a quello in cui
viene effettuata la corresponsione del prestito a cura delle
Amministrazioni statali per conto dell'Ente.
In caso di cessazione dal servizio, il recupero avviene a carico
dei trattamenti di quiescenza o di licenziamento.
Sull'importo lordo di ciascun prestito vengono trattenuti
anticipatamente gli interessi comprensivi di una quota per le spese
di amministrazione e per la copertura dei rischi della operazione,
nella misura che sara' stabilita per ciascun esercizio finanziario,
dal Consiglio di amministrazione dell'Ente con propria delibera da
sottoporre all'approvazione del Ministero del lavora e della
previdenza sociale e del Ministero del tesoro.
Tale misura non potra', comunque, superare quella analoga fissata
per i prestiti concessi dal Fondo per il credito ai dipendenti dello
Stato".
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