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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 3860 del 18/12/1952 (Pubblicata nella G.U. del 22 gennaio 1953)
Soppressione dell'Ente edilizio di Reggio Calabria.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'Ente  edilizio di Reggio Calabria, istituito con regio decreto 18
giugno 1914, n. 700, e' soppresso.
  Il  comune  di  Reggio  Calabria  conserva  la  proprieta'  del suo
patrimonio  edilizio gia' amministrato dal soppresso Ente edilizio di
Reggio  Calabria,  e  provvede alla gestione di esso direttamente o a
mezzo di apposita azienda.
  Sono  trasferite  in proprieta' dell'Istituto nazionale per le case
degli  impiegati  dello  Stato, le case, le baracche, i padiglioni di
cui  alle  lettere  b)  e  c)  dell'art.  276  del  testo unico delle
disposizioni   sull'edilizia  popolare  ed  economica  approvato  con
regio-decreto  28  aprile 1938, n. 1165, escluso quanto di pertinenza
dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.
  Le  case  gia'  amministrato  dal soppresso Ente edilizio di Reggio
Calabria  e  costruite dal medesimo mediante contrattazione di mutui,
sono  trasferite  in  proprieta'  dell'Istituto  autonomo per le case
popolari   per   la  provincia  di  Reggio  Calabria,  tostoche'  sia
costituito.
  Le  altre case costruite a totale carico dello stato e gia' gestite
dall'Ente  edilizio passano in gestione allo stesso Istituto autonomo
per le case popolari che terra' per esse una contabilita' separata.
  Passano anche in gestione a detto Istituto, che terra' del pari per
esse  una contabilita' separata, le case gestite in atto dall'Ufficio
gestione  case  economiche  e  popolari  della  provincia  di  Reggio
Calabria.
  Il  trasferimento di proprieta' degli immobili con tutti i pesi che
gravano  su  di  essi  e  gli  obblighi relativi, e' riconosciuto con
decreto del Ministro per i lavori pubblici.
  La consegna degli edifici trasferiti e' effettuata mediante verbale
dell'ingegnere  capo  dell'Ufficio  del  genio civile competente, con
l'intervento    dell'intendente   di   finanza   e   del   presidente
dell'istituto per le case popolari o di loro rappresentanti.
  Gli  atti  relativi  ai  trasferimenti  e alle consegne a norma del
presente   articolo   sono  esenti  da  tassa  di  bollo  e  soggetti
all'imposta  fissa  di  registro  ed a quella ipotecaria ridotta a un
quarto.  Sono  peraltro  dovuti  gli  emolumenti dei Conservatori dei
registri  immobiliari,  nonche'  i  diritti e i compensi spettanti al
personale degli uffici finanziari.
  Il  comune  di  Reggio  Calabria  e l'istituto autonomo per le case
popolari  per  la  provincia  di  Reggio  Calabria, osservano, per la
gestione  e l'assegnazione delle case gia' amministrate dal soppresso
Ente  edilizio,  le  disposizioni  di cui al precitato testo unico 28
aprile 1928, n. 1165 (parte 2ª, titolo 1°) in quanto applicabili.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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