Leggi d'Italia
CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 3860 del 18/12/1952 (Pubblicata nella G.U. del 22 gennaio 1953)
Soppressione dell'Ente edilizio di Reggio Calabria.
Soppressione dell'Ente edilizio di Reggio Calabria.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'Ente edilizio di Reggio Calabria, istituito con regio decreto 18
giugno 1914, n. 700, e' soppresso.
Il comune di Reggio Calabria conserva la proprieta' del suo
patrimonio edilizio gia' amministrato dal soppresso Ente edilizio di
Reggio Calabria, e provvede alla gestione di esso direttamente o a
mezzo di apposita azienda.
Sono trasferite in proprieta' dell'Istituto nazionale per le case
degli impiegati dello Stato, le case, le baracche, i padiglioni di
cui alle lettere b) e c) dell'art. 276 del testo unico delle
disposizioni sull'edilizia popolare ed economica approvato con
regio-decreto 28 aprile 1938, n. 1165, escluso quanto di pertinenza
dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.
Le case gia' amministrato dal soppresso Ente edilizio di Reggio
Calabria e costruite dal medesimo mediante contrattazione di mutui,
sono trasferite in proprieta' dell'Istituto autonomo per le case
popolari per la provincia di Reggio Calabria, tostoche' sia
costituito.
Le altre case costruite a totale carico dello stato e gia' gestite
dall'Ente edilizio passano in gestione allo stesso Istituto autonomo
per le case popolari che terra' per esse una contabilita' separata.
Passano anche in gestione a detto Istituto, che terra' del pari per
esse una contabilita' separata, le case gestite in atto dall'Ufficio
gestione case economiche e popolari della provincia di Reggio
Calabria.
Il trasferimento di proprieta' degli immobili con tutti i pesi che
gravano su di essi e gli obblighi relativi, e' riconosciuto con
decreto del Ministro per i lavori pubblici.
La consegna degli edifici trasferiti e' effettuata mediante verbale
dell'ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile competente, con
l'intervento dell'intendente di finanza e del presidente
dell'istituto per le case popolari o di loro rappresentanti.
Gli atti relativi ai trasferimenti e alle consegne a norma del
presente articolo sono esenti da tassa di bollo e soggetti
all'imposta fissa di registro ed a quella ipotecaria ridotta a un
quarto. Sono peraltro dovuti gli emolumenti dei Conservatori dei
registri immobiliari, nonche' i diritti e i compensi spettanti al
personale degli uffici finanziari.
Il comune di Reggio Calabria e l'istituto autonomo per le case
popolari per la provincia di Reggio Calabria, osservano, per la
gestione e l'assegnazione delle case gia' amministrate dal soppresso
Ente edilizio, le disposizioni di cui al precitato testo unico 28
aprile 1928, n. 1165 (parte 2ª, titolo 1°) in quanto applicabili.
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
