Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 39 del 18/01/1952 (Pubblicata nella G.U. del 8 febbraio 1952)
Norme provvisorie per il pagamento degli interessi sui titoli al portatore del debito Consolidato 3 per cento lordo, rimasti privi di cedole.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il   pagamento  delle  rate  d'interessi,  relative  ai  titoli  al
portatore  del  Consolidato  3  per cento lordo, di cui alle leggi di
unificazione  4 agosto 1861, n. 174, e 3 settembre 1868, n. 4580 che,
con la riscossione del semestre 1 ottobre 1951, sono rimasti privi di
cedole,  potra'  essere  provvisoriamente  eseguito,  alle rispettive
scadenze, in base alla presentazione dei titoli ed a domanda in carta
libera, in duplice esemplare, a firma dell'esibitore.
  L'ufficio   pagatore   accertera'   che   il   pagamento  richiesto
corrisponda  a rata di interessi per la quale non era unita ai titoli
la  cedola  relativa,  riscontrera'  la  regolarita' della domanda in
corrispondenza  dei  titoli  stessi,  e,  previa  l'osservanza  delle
ulteriori  formalita' prescritte, dara' corso - se nulla vi osti - al
pagamento  richiesto,  applicando,  a  tergo  dei  titoli, il bollo a
calendario,  con l'indicazione del pagamento e della data di scadenza
della rata cui esso si riferisce.
  Su  un  esemplare  della  domanda,  che,  previo accertamento della
regolarita'  di  essa  e  della  avvenuta  apposizione  del  bollo di
pagamento  sui  titoli,  sara'  munito  del  visto  da parte del capo
dell'ufficio  pagatore  o  di un suo delegato, l'esibitore rilascera'
quietanza del pagamento conseguito, e il cassiere apporra' la propria
firma.
  L'esemplare,  considerato  nel precedente comma, sara' inviato alla
Direzione  generale  del  debito  pubblico,  con  la contabilita' dei
pagamenti e con un elenco riassuntivo.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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