Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 39 del 18/01/1952 (Pubblicata nella G.U. del 8 febbraio 1952)
Norme provvisorie per il pagamento degli interessi sui titoli al portatore del debito Consolidato 3 per cento lordo, rimasti privi di cedole.
Norme provvisorie per il pagamento degli interessi sui titoli al portatore del debito Consolidato 3 per cento lordo, rimasti privi di cedole.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il pagamento delle rate d'interessi, relative ai titoli al
portatore del Consolidato 3 per cento lordo, di cui alle leggi di
unificazione 4 agosto 1861, n. 174, e 3 settembre 1868, n. 4580 che,
con la riscossione del semestre 1 ottobre 1951, sono rimasti privi di
cedole, potra' essere provvisoriamente eseguito, alle rispettive
scadenze, in base alla presentazione dei titoli ed a domanda in carta
libera, in duplice esemplare, a firma dell'esibitore.
L'ufficio pagatore accertera' che il pagamento richiesto
corrisponda a rata di interessi per la quale non era unita ai titoli
la cedola relativa, riscontrera' la regolarita' della domanda in
corrispondenza dei titoli stessi, e, previa l'osservanza delle
ulteriori formalita' prescritte, dara' corso - se nulla vi osti - al
pagamento richiesto, applicando, a tergo dei titoli, il bollo a
calendario, con l'indicazione del pagamento e della data di scadenza
della rata cui esso si riferisce.
Su un esemplare della domanda, che, previo accertamento della
regolarita' di essa e della avvenuta apposizione del bollo di
pagamento sui titoli, sara' munito del visto da parte del capo
dell'ufficio pagatore o di un suo delegato, l'esibitore rilascera'
quietanza del pagamento conseguito, e il cassiere apporra' la propria
firma.
L'esemplare, considerato nel precedente comma, sara' inviato alla
Direzione generale del debito pubblico, con la contabilita' dei
pagamenti e con un elenco riassuntivo.
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