Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 398 del 22/03/1952 (Pubblicata nella G.U. del 3 maggio 1952)
Anzianita' da attribuire ai gia' tenenti forestali in servizio permanente effettivo, ora ispettori aggiunti del Corpo forestale dello Stato, provenienti dall'XI corso allievi ufficiali dell'Accademia militare forestale.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La nomina a tenenti forestali in servizio permanente effettivo, ora
ispettori  aggiunti  del  Corpo  forestale dello Stato, degli allievi
ufficiali  forestali,  nominati  tali  con  decreto  del Ministro per
l'agricoltura  e  le  foreste  in  data 26 novembre 1942 in seguito a
concorso  bandito  con  decreto  dello  stesso Ministro del 30 giugno
1942,  e  che,  a causa degli eventi bellici, poterono frequentare il
secondo  anno  di corso all'Accademia militare forestale e conseguire
la laurea in scienze forestali soltanto nell'anno accademico 1944-45,
decorre,  ai soli effetti giuridici, dalla stessa data con cui furono
nominati   tenenti  in  servizio  permanente  effettivo  gli  allievi
ufficiali  dello  stesso  reclutamento  che  frequentarono  invece il
secondo  anno  di corso e conseguirono la laurea nell'anno accademico
1943-44.  Resta  salva  la differenziazione dell'anzianita' di nomina
del periodo di tempo intercorso fra la prima e la seconda sessione di
esami  di laurea, per quegli allievi ufficiali che, nello stesso anno
accademico,  conseguirono  la  laurea  o superarono l'esame finale in
epoche differenti.
  L'anzianita' relativa di tutti i tenenti di cui al precedente comma
verra' stabilita dal Consiglio di amministrazione del Corpo forestale
dello  Stato  in  base  al voto medio desunto dalla media complessiva
delle  votazioni  riportate  da  ciascuno  negli esami speciali della
Facolta' forestale e del voto di laurea ridotto in trentesimi.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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