Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 4 del 02/01/1952 (Pubblicata nella G.U. del 19 gennaio 1952)
Conversione in legge del decreto-legge 24 novembre 1951, n. 1210, concernente la sospensione dei termini nei Comuni colpiti dalle alluvioni dell'autunno 1951.
Conversione in legge del decreto-legge 24 novembre 1951, n. 1210, concernente la sospensione dei termini nei Comuni colpiti dalle alluvioni dell'autunno 1951.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
E' convertito in legge il decreto-legge 24 novembre 1951, n. 1210,
concernente sospensione dei termini nei Comuni colpiti dalle
alluvioni dell'autunno 1951, con le seguenti modificazioni:
L'art. 1 e' sostituito dal seguente:
"Nei Comuni colpiti dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno
1951, che saranno indicati con decreti del Ministro per i lavori
pubblici, da emanare di concerto con il Ministro per la grazia e
giustizia e con quello per le finanze e ad interim per il tesoro, e
da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, e' sospeso, secondo quanto
sara' stabilito nei decreti Ministeriali, di cui all'art. 2, il corso
dei termini di prescrizione e dei termini perentori legali o
convenzionali, i quali importino decadenza da qualsiasi diritto,
azione od eccezione che sono scaduti o che scadono nei Comuni
anzidetti, durante il periodo delle alluvioni.
E' parimenti sospeso, secondo quanto sara' stabilito nei decreti
Ministeriali, di cui al comma precedente, il termine della scadenza
dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito
avente forza esecutiva, pagabili da debitori residenti nei Comuni
anzidetti, nonche' il pagamento dei canoni di locazione di immobili
urbani e di affitto di fondi rustici siti nei Comuni medesimi, dei
contributi assistenziali e consorziali, cime sono scaduti o che
scadono durante il periodo determinato nei decreti Ministeriali, di
cui al successivo art. 2.
Sui crediti, di cui al precedente comma, devono essere corrisposti
gli interessi in misura non superiore al tasso legale per il tempo
per cui il pagamento e' prorogato.
Sono, inoltre, prorogati sino al 31 dicembre 1952, termini per la
presentazione delle domande individuali di sgravio, totale o
parziale, ai fini dell'applicazione delle imposte dirette e dei
tributi locali, con effetto dal giorno in cui si e' verificato
l'evento, che ha determinato la cessazione o la riduzione dei
redditi".
L'art 2 e' sostituito dal seguente:
"Nei decreti Ministeriali previsti nell'art. 1 sara' indicata, in
relazione alla situazione determinatasi nelle diverse localita' per
effetto delle alluvioni e mareggiate, la durata del periodo di
sospensione dei termini, cui non potra' essere protratta oltre un
anno dall'entrata in vigore del presente decreto".
La presente legge, munita del sigillo dello stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Napoli, addi' 2 gennaio 1952
EINAUDI
DE GASPERI - ZOLI -
VANONI - ALDISIO
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
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