Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 403 del 14/04/1952 (Pubblicata nella G.U. del 5 maggio 1952)
Aumento delle tasse di ispezione delle farmacie e dei gabinetti radio.
Aumento delle tasse di ispezione delle farmacie e dei gabinetti radio.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Le tabelle n. 3 e n. 6 allegate al testo unico delle leggi
sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, per la
parte riguardante le tasse d'ispezione delle farmacie e dei gabinetti
radio, sono sostituite dalle seguenti:
TABELLA N. 3
TASSE D'ISPEZIONE DELLE FARMACIE
(articoli 108, 127, 128 e 145)
I. - Nei Comuni o centri abitati (frazioni o borgate)
con popolazione non superiore ai 5000 abitanti.. L. 625
II. - Nei Comuni o centri abitati (frazioni o borgate)
con popolazione superiore ai 5000 abitanti e non
ai 10.000 abitanti.............................. " 625
III. - Nei Comuni o centri abitati (frazioni o borgate)
con popolazione superiore ai 10.000 abitanti e
non ai 15.000 abitanti.......................... " 1000
IV. - Nei Comuni o centri abitati (frazioni o borgate)
con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e
non ai 40.000 abitanti.......................... " 1000
V. - Nei Comuni o centri abitati (frazioni o borgate)
con popolazione superiore ai 40.000 abitanti e
non ai 100.000 abitanti......................... " 2000
VI. - Nei Comuni o centri abitati (frazioni o borgate)
con popolazione superiore ai 100.000 abitanti e
non ai 200.000 abitanti......................... " 5000
VII. - Nei Comuni o centri abitati (frazioni o borgate)
con popolazione superiore ai 200.000 abitanti... " 7000
N.B. - La popolazione va calcolata in base ai risultati dell'ultimo
censimento.
TABELLA N. 6
TASSA ANNUA DI ISPEZIONE
(articolo 196)
a) Per apparecchi di tensione uguale o superiore a 100
mila volta......................................... L. 5000
b) Per apparecchi di tensione inferiore a 100 mila
volta.............................................. " 2000
I possessori di due o piu' apparecchi di ciascuna delle categorie
a) e b) sono tenuti al pagamento della intera tassa di ispezione per
il primo e della meta' della tassa per ciascuno degli altri.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 aprile 1952
EINAUDI
DE GASPERI - VANONI
Visto, il
Guardasigilli: ZOLI
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
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