Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 42 del 08/01/1952 (Pubblicata nella G.U. del 9 febbraio 1952)
Proroga della durata delle utenze di acqua pubblica per piccole derivazioni.
Proroga della durata delle utenze di acqua pubblica per piccole derivazioni.
La Camera, dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' prorogata di quindici anni la durata delle utenze d'acqua
pubblica aventi per oggetto piccole derivazioni che siano scadute
dopo il 10 giugno 1940 o che scadranno entro il termine di anni
cinque dalla data di entrata in vigore della presente legge, e che
prima della pubblicazione della presente legge non siano state
rinnovate ovvero non abbiano formato oggetto di domanda di rinnovo
gia' respinta.
La detta proroga riguarda anche la durata delle utenze, sempre
aventi per oggetto piccole derivazioni, che hanno titolo a
riconoscimento in base all'art. 2, lettere a) e b) e all'art. 3 del
testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato
con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, ma che non siano state
ancora riconosciute.
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