Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 4413 del 22/12/1952 (Pubblicata nella G.U. del 28 gennaio 1953)
Modificazioni al regolamento per le indennita' eventuali dell'Esercito, approvato con regio decreto 19 aprile 1907, n. 201, e successive modificazioni.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  paragrafo  17-bis  del  regolamento per le indennita' eventuali
dell'Esercito,  approvato con regio decreto 19 aprile 1907, n. 201, e
successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
  "L'indennita'  di  marcia  e'  dovuta  per  i  primi trenta giorni,
esclusi  quelli  di viaggio, agli ufficiali e ai marescialli, nonche'
ai  sergenti maggiori e sergenti con persone a carico, appartenenti o
destinati  a truppe comandate in distaccamento eventuale. La medesima
indennita'  di  marcia  e'  dovuta per i primi trenta giorni, esclusi
quelli  di viaggio, agli ufficiali e marescialli, nonche' ai sergenti
maggiori  e  sergenti  con  persone  a  carico  quando dai rispettivi
distaccamenti ritornino temporaneamente col proprio reparto alla sede
del   Corpo   a   prendere   parte   alle   manovre  o  altre  simili
esercitazioni".
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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