Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 4436 del 28/12/1952 (Pubblicata nella G.U. del 4 febbraio 1953)
Norme integrative e disposizioni complementari del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 940, e della legge 29 luglio 1949, n. 531, concernenti la maggiorazione dei sussidi per la ricostruzione dei fabbricati distrutti o danneggiati dai terremoti fra il 1908 e il 1936.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Sono  abrogati  gli  articoli  1  e  2  del  decreto  legislativo 3
settembre  1947,  n.  940, e gli articoli 1 e 2 della legge 29 luglio
1949, n. 531.
  L'importo   dei   sussidi   dello  Stato  per  la  ricostruzione  e
riparazione  dei  fabbricati  distrutti  o  danneggiati dai terremoti
succedutisi  dal  28 dicembre 1908, al 18 ottobre 1936, determinato a
norma  delle leggi anteriori al decreto legislativo 3 settembre 1947,
e' maggiorato di 50 volte.
  Tale  maggiorazione  si  applica ai sussidi concessi o da concedere
per lavori che alla data del 13 ottobre 1947 erano ancora da eseguire
purche'  la  notifica  della  concessione sia posteriore al 1 gennaio
1940,  ovvero,  nel caso di notifica anteriore a tale data, purche' i
termini  per  la  ultimazione dei lavori siano stati prorogati. Per i
lavori  parzialmente  eseguiti all'indicata data del 13 ottobre 1947,
la  maggiorazione  si  applica  soltanto  alla  quota di sussidio non
utilizzata alla data stessa.
  Nessuna   detrazione   di   sussidio  viene  praticata  per  lavori
parzialmente  eseguiti anteriormente alla data del 13 ottobre 1947, e
andati   distrutti   da   eventi  bellici  posteriormente  alla  loro
esecuzione e che non siano stati comunque indennizzati.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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