Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 52 del 02/02/1952 (Pubblicata nella G.U. del 16 febbraio 1952)
Concessione ai Comuni di contributi statali per la ricostruzione degli atti di stato civile, distrutti in dipendenza degli eventi bellici.
Concessione ai Comuni di contributi statali per la ricostruzione degli atti di stato civile, distrutti in dipendenza degli eventi bellici.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Ai Comuni, i cui registri ed atti di stato civile siano stati
distrutti per circostanze dipendenti dallo stato di guerra e per i
quali non siano state nominate le speciali Commissioni di cui
all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1946, n.
621, possono essere concessi, in caso di comprovata necessita',
contributi a titolo di rimborso delle spese sostenute per la
copiatura dei registri esistenti presso le sedi dei competenti
tribunali.
Nell'assegnazione di tali contributi sara', tenuto conto degli
stanziamenti eventualmente ammessi, per le spese suddette, in sede di
approvazione dei bilanci comunali integrati ai sensi del
decreto-legge 24 agosto 1944, n. 211, e successive modificazioni.
La spesa per i contributi stessi e' a carico del Ministero
dell'interno nell'importo massimo di lire 50 milioni.
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