Leggi d'Italia

CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.

(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 52 del 02/02/1952 (Pubblicata nella G.U. del 16 febbraio 1952)
Concessione ai Comuni di contributi statali per la ricostruzione degli atti di stato civile, distrutti in dipendenza degli eventi bellici.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Ai  Comuni,  i  cui  registri  ed  atti di stato civile siano stati
distrutti  per  circostanze  dipendenti dallo stato di guerra e per i
quali  non  siano  state  nominate  le  speciali  Commissioni  di cui
all'art.  1 del decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1946, n.
621,  possono  essere  concessi,  in  caso  di comprovata necessita',
contributi  a  titolo  di  rimborso  delle  spese  sostenute  per  la
copiatura  dei  registri  esistenti  presso  le  sedi  dei competenti
tribunali.
  Nell'assegnazione  di  tali  contributi  sara',  tenuto conto degli
stanziamenti eventualmente ammessi, per le spese suddette, in sede di
approvazione   dei   bilanci   comunali   integrati   ai   sensi  del
decreto-legge 24 agosto 1944, n. 211, e successive modificazioni.
  La  spesa  per  i  contributi  stessi  e'  a  carico  del Ministero
dell'interno nell'importo massimo di lire 50 milioni.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022