Leggi d'Italia
CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 54 del 02/02/1952 (Pubblicata nella G.U. del 19 febbraio 1952)
Miglioramento del trattamento economico ai lavoratori dei cantieri-scuola.
Miglioramento del trattamento economico ai lavoratori dei cantieri-scuola.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
L'articolo 61 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e' sostituito dal
seguente:
"I lavoratori disoccupati possono chiedere di essere ammessi al
lavoro nei cantieri-scuola in qualita' di lavoratori volontari, entro
il numero massimo di posti e per la durata che, per ciascun cantiere,
sono stabiliti, sentiti i proponenti degli stessi, dal Ministero del
lavoro e della previdenza sociale. La iscrizione ai cantieri-scuola
avviene su domanda dell'interessato, diretta all'Ufficio provinciale
del lavoro e della massima occupazione che, d'intesa con la direzione
dei cantieri stessi, provvede alla selezione ed all'avviamento.
I lavoratori hanno diritto, oltre al sussidio di disoccupazione, a
lire 300 giornaliere.
Qualora non abbiano diritto a tale sussidio percepiranno, oltre le
lire 300, un assegno di lire 200 giornaliere ed un assegno
integrativo di lire 60 per i familiari previsti dal secondo comma
dell'art. 35 della presente legge.
Ai lavoratori coniugati deve essere comunque assicurato un
trattamento complessivo non inferiore a lire 600 giornaliere.
Ai lavoratori spetta, inoltre, per ogni mese di servizio assiduo ed
operoso, un premio di lire 1000, corrisposto a giudizio insindacabile
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Le spese riguardanti l'organizzazione ed il funzionamento dei
cantieri-scuola e le indennita' ai lavoratori in essi avviati sono a
carico del fondo di cui all'articolo 62".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 febbraio 1952
EINAUDI
DE GASPERI - RUBINACCI -
SCELBA - ZOLI - PELLA
- SEGNI - ALDISIO -
FANFANI - CAMPILLI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
