Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 581 del 23/05/1952 (Pubblicata nella G.U. del 14 giugno 1952)
Modificazione degli articoli 2, 8 e 10 della legge 10 gennaio 1952, n. 3, concernente provvidenze a favore delle aziende agricole danneggiate dalle alluvioni e mareggiate dell'estate e autunno 1951.
Modificazione degli articoli 2, 8 e 10 della legge 10 gennaio 1952, n. 3, concernente provvidenze a favore delle aziende agricole danneggiate dalle alluvioni e mareggiate dell'estate e autunno 1951.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'art. 8 della legge 10 gennaio 1952, n. 3, e' sostituito dal
seguente:
"Per gli atti e i contratti relativi ai mutui e alla ratizzazione,
di cui ai precedenti articoli - e per gli istituti di credito agrario
che porranno in essere dette operazioni - vigono tutte le
disposizioni di favore previste dall'art. 21 della legge 5 luglio
1928, n. 1760, e successive modificazioni ed aggiunte.
Sono fatti salvi gli emolumenti spettanti ai conservatori dei
registri immobiliari. Gli onorari notarili per gli atti e i contratti
predetti sono ridotti alla misura di un quarto.
Le domande e i documenti occorrenti per la concessione e la
liquidazione dei contributi di cui alla legge 10 gennaio 1952, n. 3,
sono esenti dalla tassa di bollo".
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