Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 610 del 24/05/1952 (Pubblicata nella G.U. del 17 giugno 1952)
Miglioramenti ai trattamenti di quiescenza a favore degli iscritti e dei pensionati degli Istituti di previdenza e modifiche agli ordinamenti degli Istituti stessi.
Miglioramenti ai trattamenti di quiescenza a favore degli iscritti e dei pensionati degli Istituti di previdenza e modifiche agli ordinamenti degli Istituti stessi.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le pensioni spettanti in base alle vigenti disposizioni a carico
totale o parziale degli Istituti di previdenza, amministrati dalla
Direzione generale omonima del Ministero del tesoro, relative a
cessazioni dal servizio anteriori al 1 luglio 1950, sono aumentate
dalla data medesima nella misura del 15 per cento, con un aumento
annuo minimo di lire 5900 per le pensioni dirette, e di lire 3900 per
le pensioni indirette e di riversibilita'.
L'importo annuo lordo della pensione risultante dall'aumento va
arrotondata per eccesso a lire 100.
Nei casi di pensioni ad onere ripartito a carico di due o piu' dei
detti Istituti di previdenza, l'aumento di cui al precedente comma e'
dovuto per intero dall'Istituto che ha conferito la pensione.
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