Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 610 del 24/05/1952 (Pubblicata nella G.U. del 17 giugno 1952)
Miglioramenti ai trattamenti di quiescenza a favore degli iscritti e dei pensionati degli Istituti di previdenza e modifiche agli ordinamenti degli Istituti stessi.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  pensioni  spettanti  in base alle vigenti disposizioni a carico
totale  o  parziale  degli Istituti di previdenza, amministrati dalla
Direzione  generale  omonima  del  Ministero  del  tesoro, relative a
cessazioni  dal  servizio  anteriori al 1 luglio 1950, sono aumentate
dalla  data  medesima  nella  misura del 15 per cento, con un aumento
annuo minimo di lire 5900 per le pensioni dirette, e di lire 3900 per
le pensioni indirette e di riversibilita'.
  L'importo  annuo  lordo  della  pensione risultante dall'aumento va
arrotondata per eccesso a lire 100.
  Nei  casi di pensioni ad onere ripartito a carico di due o piu' dei
detti Istituti di previdenza, l'aumento di cui al precedente comma e'
dovuto per intero dall'Istituto che ha conferito la pensione.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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