Leggi d'Italia
CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 633 del 23/05/1952 (Pubblicata nella G.U. del 19 giugno 1952)
Concessione di contributi integrativi dei bilanci comunali e provinciali delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1951.
Concessione di contributi integrativi dei bilanci comunali e provinciali delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1951.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Alle Amministrazioni dei comuni e delle province delle zone colpite
dalle alluvioni dell'autunno 1951, nei quali sia disposta la
sospensione totale e parziale del pagamento dei tributi erariali,
comunali e provinciali, possono essere concessi, fino al 31 dicembre
1953, contributi integrativi da parte dello Stato, qualora,
nonostante l'applicazione degli articoli 332 e 336 del testo unico 3
marzo 1934, n. 383, non possano conseguire il pareggio economico dei
propri bilanci.
I relativi provvedimenti sono adottati, su proposta della
Commissione centrale della finanza locale, in sede di approvazione
dei bilanci degli enti interessati, con decreto del Ministro per
l'interno, di concerto con quelli per le finanze e per il tesoro.
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
