Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 677 del 28/06/1952 (Pubblicata nella G.U. del 30 giugno 1952)
Norme integrative e modificative del decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 452, e della legge 29 luglio 1949, n. 481, concernenti provvidenze per l'attuazione di iniziative di interesse turistico ed alberghiero.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

le seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  somme  che  alla data di entrata in vigore della presente legge
risultino  disponibili  sui fondi previsti dagli articoli 1 e 2 della
legge  29  luglio  1949, n. 481, sono destinate per la concessione di
mutui in conformita' degli articoli 4 e 11 della predetta legge.
  Allo  stesso  scopo  sono  destinate le somme che si sono rese o si
rendano  disponibili  a seguito di mancata erogazione o riduzione dei
mutui e dei contributi concessi sui fondi anzidetti.
  Agli  effetti  della  ripartizione  territoriale di cui all'art. 11
della legge 29 luglio 1949, n. 481, tra le localita' ammesse a fruire
del 65 per cento dei fondi indicati in detto articolo sono compresi i
territori indicati nell'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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