Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 677 del 28/06/1952 (Pubblicata nella G.U. del 30 giugno 1952)
Norme integrative e modificative del decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 452, e della legge 29 luglio 1949, n. 481, concernenti provvidenze per l'attuazione di iniziative di interesse turistico ed alberghiero.
Norme integrative e modificative del decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 452, e della legge 29 luglio 1949, n. 481, concernenti provvidenze per l'attuazione di iniziative di interesse turistico ed alberghiero.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
le seguente legge:
Art. 1.
Le somme che alla data di entrata in vigore della presente legge
risultino disponibili sui fondi previsti dagli articoli 1 e 2 della
legge 29 luglio 1949, n. 481, sono destinate per la concessione di
mutui in conformita' degli articoli 4 e 11 della predetta legge.
Allo stesso scopo sono destinate le somme che si sono rese o si
rendano disponibili a seguito di mancata erogazione o riduzione dei
mutui e dei contributi concessi sui fondi anzidetti.
Agli effetti della ripartizione territoriale di cui all'art. 11
della legge 29 luglio 1949, n. 481, tra le localita' ammesse a fruire
del 65 per cento dei fondi indicati in detto articolo sono compresi i
territori indicati nell'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646.
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
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