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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 74 del 11/02/1952 (Pubblicata nella G.U. del 3 marzo 1952)
Norme sulla rivalutazione per conguaglio monetario.
Norme sulla rivalutazione per conguaglio monetario.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Gli imprenditori commerciali, le societa', anche se non esercitano
una attivita' commerciale, e gli altri enti tenuti a redigere il
bilancio possono procedere, non oltre il bilancio e l'inventario
relativi all'esercizio successivo a quello in corso alla data di
entrata in vigore della presente legge, alla rivalutazione per
conguaglio monetario delle attivita' esistenti nel loro patrimonio,
sulla base di coefficienti non superiori a quelli indicati nella
annessa tabella e con l'osservanza delle seguenti disposizioni.
La rivalutazione dei titoli azionari puo', tuttavia, essere
effettuata anche oltre tale termine, purche' entro l'esercizio
successivo a quello in cui la societa' emittente ha proceduto alla
rivalutazione delle proprie attivita'.
Le singole attivita' valutate al prezzo di costo o di acquisto
possono essere iscritte per un importo noli superiore a detto prezzo,
moltiplicato per i coefficienti previsti nei primo comma. In nessun
caso la rivalutazione puo' superare i valori effettivamente
attribuibili ai beni con riguardo alla loro consistenza, alla loro
capacita' produttiva e alla effettiva possibilita' di economica
utilizzazione nella gestione dell'impresa.
Allorche' si procede alla rivalutazione delle attivita' debbono
essere rivalutati anche i corrispondenti fondi di ammortamento, che
siano stati ammessi in detrazione dal reddito lordo, con
l'applicazione dei coefficienti indicati nella tabella allegata alla
presente legge, in relazione all'epoca nella quale sono stati
costituiti.
Per le attivita' valutate in base ai prezzi desunti dall'andamento
del mercato o delle quotazioni, la rivalutazione per conguaglio
monetario puo' essere effettuata fino a concorrenza del minore fra il
prezzo desunto dall'andamento del mercato o delle quotazioni e il
prezzo di acquisto o di costo moltiplicato per i coefficienti
previsti nel primo comma. Per le materie prime e per le merci
rimangono ferme le norme contenute nell'art. 8 della legge 11 gennaio
1951, n. 25.
Per la rivalutazione delle attivita' effettuate ai sensi del
presente articolo e per i relativi ammortamenti, gli amministratori
ed il Collegio sindacale sono tenuti all'osservanza delle
disposizioni dell'art. 3, primo e secondo comma, del decreto
legislativo 14 febbraio 1948, n. 49.
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