Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 765 del 11/07/1952 (Pubblicata nella G.U. del 12 luglio 1952)
Proroga delle vigenti disposizioni di legge in materia di contratti agrari.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  contratti  verbali  o  scritti  di mezzadria, colonia parziaria,
compartecipazione  e  affitto  stipulati,  con  coltivatori  diretti,
compresi  quelli  con  clausola miglioritaria e quelli di mezzadria o
colonia  mista  d'affitto,  nonche' le concessioni di terre incolte o
insufficientemente   coltivate   disposte   ai   sensi   del  decreto
legislativo  luogotenenziale  del  19  ottobre  1944,  n.  279, e del
decreto   legislativo   6   settembre   1946,  n.  89,  e  successive
integrazioni   o   modificazioni,  sono  prorogati  fino  al  termine
dell'annata agraria in corso al momento dell'entrata in vigore di una
nuova legge contenente norme di riforma dei contratti agrari.
  La  proroga  dei contratti agrari di cui al precedente comma non si
applica  nei  confronti  dei  coltivatori  diretti che si trovano nei
godimento,  quali  proprietari,  enfiteuti  o  usufruttuari, di altro
fondo  sufficiente ad assorbire la capacita' lavorativa della propria
famiglia.
  Le  disposizioni  contenute  nell'art.  1, commi secondo e terzo, e
negli  articoli  seguenti della legge 15 luglio 1950, n. 505, nonche'
quelle di cui agli articoli 4 e 5 della legge 16 giugno 1951, n. 435,
si  applicano  con  le modificazioni di cui agli articoli successivi,
fino al termine dell'annata agraria in corso al momento della entrata
in vigore della nuova legge di cui al precedente primo comma.
  Resta    in    vigore    il   comma   secondo   dell'art.   5   del
decreto-legislativo  del  Capo provvisorio dello Stato 1 aprile 1947,
n. 277, anche se i cereali non sono piu' soggetti ad ammasso.
 
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