Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 78 del 11/02/1952 (Pubblicata nella G.U. del 4 marzo 1952)
Modificazioni all'art. 10 della legge 25 giugno 1949, n. 409, concernente assegnazione di case per senza tetto.
Modificazioni all'art. 10 della legge 25 giugno 1949, n. 409, concernente assegnazione di case per senza tetto.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il terzo comma dell'art. 55 del decreto legislativo 10 aprile 1947,
n. 261, quale risulta modificato dall'art. 10 della legge 23 giugno
1949, n. 409, e' sostituito dai seguenti:
L'assegnazione di tali alloggi e' fatta da una Commissione comunale
composta dal pretore competente per territorio, che la presiede, da
tre cittadini nominati dal Consiglio comunale, due dalla maggioranza
e uno fino dalla minoranza, e dal presidente dell'E.C.A.
"Alle riunioni della, Commissione possono essere chiamati a
partecipare, con voto consultivo, il presidente dell'Istituto
autonomo provinciale delle case popolari, o un suo delegato, nonche'
un funzionario del l'Ufficio del genio civile competente per
territorio".
1947
1948
1949
1950
1951
1952
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