Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 861 del 27/06/1952 (Pubblicata nella G.U. del 17 luglio 1952)
Integrazione delle norme della legge 21 novembre 1950, n. 1030, recante agevolazioni ai Comuni nel finanziamento occorrente per l'aumento e il miglioramento della produzione e distribuzione di energia elettrica da parte delle aziende elettriche municipalizzate.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il primo comma dell'articolo unico della legge 21 novembre 1950, n.
1030, e' cosi' integrato:
  "Per  il  finanziamento  di  lavori  e  gli  acquisti  straordinari
occorrenti  per  la  costruzione  di  nuovi  impianti  delle  aziende
elettriche  municipalizzate e per l'ampliamento, il miglioramento, il
riammodernamento   e   l'attrezzatura   degli   impianti  attualmente
esistenti,   i   Comuni   sono  autorizzati,  anche  in  deroga  alle
limitazioni  di  cui  agli  articoli 300 e 333 della legge comunale e
provinciale,  approvata  con  regio  decreto  3 marzo 1934, n. 383, a
contrarre  mutui con gli istituti o sezioni autorizzati ad esercitare
il credito a medio e lungo termine, e con enti ed istituti di diritto
pubblico,  statali  e  parastatali,  che comunque abbiano facolta' di
provvedere ad investimenti di capitali in imprese industriali".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 27 giugno 1952

                               EINAUDI

                                                 DE GASPERI - ALDISIO
PELLA - SCELBA -
CAMPILLI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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