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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 9 del 10/01/1952 (Pubblicata nella G.U. del 19 gennaio 1952)
Provvidenze in favore delle zone disastrate dalle alluvioni e mareggiate dell'estate e dell'autunno 1951 in Calabria, Sicilia, Sardegna, Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia, Toscana, nelle Puglie e in Campania.
Provvidenze in favore delle zone disastrate dalle alluvioni e mareggiate dell'estate e dell'autunno 1951 in Calabria, Sicilia, Sardegna, Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia, Toscana, nelle Puglie e in Campania.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art 1.
Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a provvedere in
dipendenza delle alluvioni e mareggiate verificatesi nell'estate e
nell'autunno 1951 in Calabria, Sicilia, Sardegna, Liguria, Piemonte,
Lombardia, Veneto, Emilia, Toscana, nelle Puglie e in Campania:
a) agli interventi di pronto soccorso ai sensi del decreto
legislativo 12 aprile 1948, n. 1010;
b) al ripristino dei danni alle opere pubbliche di conto dello
Stato;
c) al ripristino delle opere idrauliche di seconda categoria; al
ripristino delle opere idrauliche di terza categoria non ancora
consegnate ai Consorzi ai sensi dell'art. 44 del testo unico 25
luglio 1904, n. 523, modificato dalla legge 13 luglio 1911, n. 774, e
dal regio decreto 28 febbraio 1935, n. 248, salvo recupero delle
quote a carico degli interessati in base alle norme di detto testo
unico e nei modi stabiliti dal regio decreto 19 novembre 1921, n.
168; al ripristino delle opere idrauliche di terza categoria gia'
consegnate ai Consorzi stessi, salvo recupero del 30 per cento della
spesa a carico degli interessati;
d) alle opere di ripristino degli acquedotti, fognature ed altre
opere igieniche, di scuole materne ed elementari, di case comunali,
di chiese parrocchiali e relative case canoniche, di strade comunali
e provinciali che allacciano i Comuni al capoluogo o a la stazione
ferroviaria o all'approdo piu' vicino;
e) alla costruzione di case a carattere economico per le famiglie
non abbienti e non proprietarie rimaste senza tetto;
f) alle opere di ripristino degli ospedali e degli altri edifici
destinati direttamente alla beneficenza ed assistenza di proprieta'
di Provincia, Comuni ed Istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza, salvo recupero del 30 per cento della spesa in trenta
rate annuali costanti senza interessi decorrenti dal terzo anno
successivo a quello in cui e' stato redatto il verbale di collaudo,
escluso il recupero per quegli enti i cui bilanci risultino
deficitari g) al ripristino delle strade comunali e provinciali
riconosciute necessarie, salvo ricupero della meta' della spesa nei
modi dei cui alla precedente lettera f);
h) alla concessione di contributi in ragione del 50 per cento
della spesa riconosciuta ammissibile per la riparazione e
ricostruzione di altri edifici pubblici e di culto;
i) alla concessione di contributi sulla spesa per la riparazione
o ricostruzione di fabbricati di proprieta' privata adibiti ad uso di
civile abitazione o ad esercizio artigianale, limitatamente alle
opere strettamente necessarie ai fini della abitabilita' o dell'uso.
Detti contributi saranno commisurati:
1) al 90 per cento della spesa per i proprietari che non
risultino iscritti nei ruoli delle imposte di ricchezza mobile e
complementare progressiva, non abbiano altro fabbricato rimasto
indenne ed abbiano un reddito dominicale non superiore a lire 1600,
riferito al catasto del 1943;
2) al 70 per cento della spesa per i proprietari che risultino
iscritti nei ruoli della imposta complementare dell'anno 1949 per un
reddito imponibile non superiore a lire 100.000;
3) al 40 per cento della spesa per i proprietari che risultino
iscritti nei ruoli della imposta complementare dell'anno 1949 per un
reddito imponibile non superiore a lire 150.000.
Ai prestatori d'opera subordinata, pubblici e privati, che
risultino iscritti nei ruoli della imposta complementare dell'anno
1949, per redditi diversi da quelli provenienti dalla prestazione
d'opera subordinata, per un reddito imponibile non superiore alle
lire 150.000, sara', in ogni caso, corrisposto il contributo di cui
al precedente numero 3).
Il contributo di cui alla presente lettera non potra' superare la
somma di lire 300.000 a vano per i proprietari di cui al precedente
numero 1) e di lire 200.000 a vano per gli altri; ne',
complessivamente, potra' superare la somma di lire 1.600.000 per
ciascun proprietario a qualunque categoria appartenga;
1) al consolidamento o al trasferimento di abitati anche se non
compresi nella tabella G della legge 25 giugno 1906, n. 255, e nelle
tabelle D ed E della legge 9 luglio 1908, n. 445. Nella nuova sede
degli abitati da trasferire e' autorizzata anche la costruzione
dell'acquedotto, della fognatura, delle strade interne, delle chiese
parrocchiali e relative case canoniche, delle scuole, dell'impianto
per la illuminazione elettrica e del cimitero.
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