Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 911 del 11/07/1952 (Pubblicata nella G.U. del 26 luglio 1952)
Sblocco dei depositi bancari e postali, delle cassette di sicurezza e dei titoli di credito e devoluzione all'Erario di taluni di essi.
Sblocco dei depositi bancari e postali, delle cassette di sicurezza e dei titoli di credito e devoluzione all'Erario di taluni di essi.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La procedura di sblocco di cui all'art. 2 del decreto legislativo
luogotenenziale 1 febbraio 1946, n. 58, e' regolata dalle norme
seguenti:
I titolari di depositi bancari e postali e di cassette di sicurezza
e i possessori di titoli di credito soggetti al blocco in attuazione
di ordinanze, proclami e disposizioni dello Autorita' militari
alleate, convalidati, ad ogni effetto, dal predetto decreto
legislativo luogotenenziale, hanno obbligo di denunziare alla
Direzione generale del tesoro, o direttamente o tramite le competenti
Intendenze di finanza, i titoli di cui chiedono lo sblocco entro 180
giorni dalla entrata in vigore della presente legge, anche nel caso
che abbiano fatto una precedente richiesta alle Autorita' alleate o
nazionali.
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