Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 992 del 05/07/1952 (Pubblicata nella G.U. del 1 agosto 1952)
Provvidenze a favore delle aziende agricole della provincia di Ferrara danneggiate dalle alluvioni del 1950-51.
Provvidenze a favore delle aziende agricole della provincia di Ferrara danneggiate dalle alluvioni del 1950-51.
La Camera dei deputati ed il Senato della. Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le provvidenze disposte con la legge 10 gennaio 1952, n. 3; e
successive integrazioni e modificazioni, sono applicabili anche per i
danni causati in provincia di Ferrara dalle alluvioni del 1950 e da
quelle del 1951, che non siano gia' contemplate nella citata legge.
Sono autorizzate all'uopo le seguenti spese:
lire 400 milioni per la riparazione di opere di bonifica;
lire 600 milioni per la concessione di contributi in conto
capitale in favore delle aziende agricole danneggiate;
lire 25 milioni all'anno, per trenta anni, a decorrere
dall'esercizio finanziario 1951-52 per la concessione del concorso
statale negli interessi dei mutui contratti da tali aziende.
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