Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 101 del 24/02/1953 (Pubblicata nella G.U. del 18 marzo 1953)
Inclusione della Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele per le province siciliane in Palermo tra gli Istituti abilitati a compiere operazioni di credito agrario di miglioramento con contributo statale nel pagamento degli interessi, e fruenti di speciali agevolazioni fiscali.
Inclusione della Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele per le province siciliane in Palermo tra gli Istituti abilitati a compiere operazioni di credito agrario di miglioramento con contributo statale nel pagamento degli interessi, e fruenti di speciali agevolazioni fiscali.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Agli articoli 13, 21, 22 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n.
1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n.
1760, sono apportate le seguenti modificazioni:
Nel penultimo comma dell'art. 13 modificato con legge 7 aprile
1938, n. 378, e 17 novembre 1950, n. 1095, dopo Le parole: "La Cassa
di risparmio di Calabria" sono inserite le seguenti: "La Cassa
centrale di risparmio Vittorio Emanuele per le province siciliane in
Palermo".
L'ultimo comma dello stesso art. 13 aggiunto con la legge 7 aprile
1938, n. 378, e modificato con la legge 17 novembre 1950, n. 1095,
resta modificato come segue: "La Banca nazionale dell'agricultura, la
Cassa di risparmio di Calabria e la Cassa centrale di risparmio
Vittorio Emanuele per le province siciliane in Palermo potranno
compiere operazioni di credito agrario di miglioramento con le
modalita' ed entro il limite massimo di somme che saranno stabilite
dagli organi di vigilanza sulle aziende di credito".
Nel secondo comma dell'art. 21, modificato dal regio decreto-legge
3 febbraio 1936, n. 287, e della legge 17 novembre 1950, n. 1095, le
parole: "La Banca nazionale del lavoro, la Banca nazionale
dell'agricoltura e la Cassa di risparmio di Calabria" sono sostituite
dalle seguenti: "La Banca nazionale del lavoro, la Banca nazionale
dell'agricoltura, la Cassa di risparmio di Calabria e la Cassa
centrale di risparmio Vittorio Emanuele per le province siciliane in
Palermo".
Nel secondo comma dell'art. 22, dopo le parole: "dalla Banca
nazionale dell'agricoltura, dalla Cassa di risparmio di Calabria",
sono inserite le seguenti: "dalla Cassa centrale di risparmio
Vittorio Emanuele per le province siciliane in Palermo".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 febbraio 1953
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA -
ZOLI - VANONI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
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