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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per l'assunzione obbligatoria al lavoro dei mutilati ed invalidi
per causa di servizio e dei congiunti dei caduti per servizio di cui
alla legge 15 luglio 1950, n. 539, si osservano le disposizioni degli
articoli seguenti.