Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 149 del 28/02/1953 (Pubblicata nella G.U. del 31 marzo 1953)
Disposizioni relative alla previdenza del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  In aggiunta al contributo di cui all'art. 2 del regio decreto-legge
12  maggio  1938,  n. 908, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n.
264,  e  alle  successive  disposizioni  legislative  e regolamentari
relative  al  trattamento  di  previdenza  del personale addetto alle
gestioni  appaltate delle imposte di consumo, e' dovuto un contributo
temporaneo  straordinario  nella  misura  del  2,37  per  cento delle
retribuzioni del personale suddetto.
  Tale contributo e' destinato:
    a)  alla copertura dell'onere per la sistemazione delle posizioni
contributive,   relativamente  agli  anni  1945,  1946,  1947,  nelle
assicurazioni  di  pensioni  dirette  e  di  famiglia  del  personale
iscritto  al  Fondo di previdenza ai sensi del regio decreto-legge 12
maggio 1938, n. 908;
    b)  alla copertura dell'onere per la sistemazione delle posizioni
contributive,  relative  agli  stessi anni, nelle assicurazioni miste
sulla  vita,  nonche'  alla  copertura del maggior onere a carico del
Fondo  di  integrazione  di cui all'art. 34 del regolamento approvato
con il regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, modificato dall'art. 4
del  decreto  Presidenziale  1  luglio 1948, n. 1134, derivante dalla
corresponsione delle indennita' di anzianita' del personale medesimo,
cessato  dal  servizio con decorrenza successiva al 31 dicembre 1950,
nella  misura  stabilita  nel vigente accordo nazionale collettivo di
lavoro per la categoria.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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