Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 150 del 11/03/1953 (Pubblicata nella G.U. del 31 marzo 1953)
Delega legislativa al Governo per l'attribuzione di funzioni statali d'interesse esclusivamente locale alle Province, ai Comuni e ad altri Enti locali e per l'attuazione del decentramento amministrativo.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Governo e' autorizzato a trasferire alle Province, ai Comuni ed
agli  altri  Enti  locali, entro un anno dall'entrata in vigore della
presente  legge,  funzioni  dello  Stato  d'interesse  esclusivamente
locale,  per  le  seguenti  materie:  assistenza,  igiene  e sanita';
amministrazione  degli  istituti  di  istruzione post-elementare e di
istruzione   artigiana   e   professionale;   istituzioni   culturali
provinciali   e   comunali;  antichita',  belle  arti  e  tutela  del
paesaggio;  agricoltura, bonifica e colonizzazione, economia montana,
usi   civici,   consorterie,  promiscuita'  per  condomini  agrari  e
forestali; industria, commercio, artigianato, turismo, disciplina dei
prezzi  dei  generi  alimentari;  caccia  e  pesca;  lavori pubblici;
utilizzazione   delle   acque  pubbliche  e  del  demanio  marittimo;
trasporti su strada, filovie e funivie.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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