Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 161 del 21/03/1953 (Pubblicata nella G.U. del 1 aprile 1953)
Modificazioni al testo unico delle leggi sulla Corte dei conti.
Modificazioni al testo unico delle leggi sulla Corte dei conti.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'art. 24 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti
approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e' sostituito
dal seguente:
"Qualora il consigliere delegato al controllo, dopo che sia stata
sentita l'Amministrazione interessata, ritenga che un atto o decreto
non debba essere ammesso al visto o alla registrazione, lo trasmette
al Presidente della Corte, informandone nel tempo stesso il
competente presidente di Sezione addetto al coordinamento.
Il Presidente della Corte, udito il consigliere, promuove, nel piu'
breve termine, una pronunzia motivata della Sezione di controllo
costituita dal Presidente della Corte, che la presiede, dai
presidenti di Sezione addetti al coordinamento del controllo e dai
consiglieri di cui al primo comma dell'art. 22.
"Al di fuori dell'ipotesi prevista dal comma precedente, il
Presidente della Corte puo', su segnalazione del consigliere delegato
al controllo o del presidente di Sezione addetto al coordinamento o
dell'Amministrazione interessata o di ufficio, deferire alla Sezione
come sopra costituita la pronunzia sul visto e la registrazione degli
atti o decreti ove si renda necessaria la risoluzione di questioni di
massima di particolare importanza.
"Nei casi di cui ai precedenti comma, del deferimento alla Sezione
di controllo e' data comunicazione scritta alla Amministrazione
interessata e a quella del Tesoro per quanto la riguardi. Queste
possono presentare deduzioni e farsi rappresentare avanti la Sezione
stessa da funzionari di grado non inferiore a quello di direttore
capo divisione o equiparato.
"Le stesse norme si applicano per gli atti o decreti di competenza
delle Delegazioni della Corte dei conti per la Regione sarda e per la
Regione Trentino-Alto Adige e degli uffici distaccati della Corte
stessa presso il Magistrato delle acque in Venezia e i Provveditorati
regionali alle opere pubbliche.
"Per gli atti o decreti di competenza della Sezione di controllo
per la Regione siciliana spetta al Presidente di essa il deferimento
alla Sezione regionale nei casi previsti dal primo comma del presente
articolo e al Presidente della Corte dei conti il deferimento alla
Sezione centrale di controllo nei casi di cui al secondo comma".
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