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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il limite massimo di 100 miliardi di lire, previsto dall'art. 1 del
decreto-legge 7 luglio 1951, n. 490 convertito nella, legge 30 agosto
1951, n. 950, entro il quale l'Ufficio italiano dei cambi ed il
Ministro per il tesoro sono autorizzati rispettivamente a cedere ed a
ricevere in prestito la valuta relativa al finanziamento di acquisti
effettuati e da effettuare per costituire riserve di prodotti
alimentari e di materie prime di proprieta' dello Stato, e' elevato a
150 miliardi di lire.
A valere su detta somma, ed entro il limite massimo di lire 6
miliardi, possono altresi' essere acquistati macchinari, apparecchi e
attrezzature da darsi in uso temporaneo ad Amministrazioni statali,
anche con ordinamento autonomo, ad Istituti scientifici dipendenti
dal le universita' e ad altri enti non privati di studi e ricerche in
essi compresi quelli ospedalieri.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a fissare il ca none annuo
da corrispondersi da dette Amministrazioni, Istituti ed Enti per
macchinari, apparecchi e attrezzature di cui al comma precedente,
comprensivo di una quota di ammortamento del costo.