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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' consentita la importazione temporanea di cotone greggio,
destinato alla produzione di cotone idrofilo, ovatte e cardati di
cotone, nonche' di filati e tessuti, contenenti almeno il 20% di
cotone di primo impiego, riesportabili anche in confezioni o
incorporati in diversi manufatti.