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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 21 del 05/01/1953 (Pubblicata nella G.U. del 29 gennaio 1953)
Attribuzione alla Regione sarda delle quote d'imposta sui redditi realizzati da imprese aventi sede nella Penisola e stabilimenti o dipendenze in Sardegna.
Attribuzione alla Regione sarda delle quote d'imposta sui redditi realizzati da imprese aventi sede nella Penisola e stabilimenti o dipendenze in Sardegna.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
All'art. 8 dello Statuto speciale per la Sardegna, approvato con
legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, vengono aggiunti i due
seguenti commi:
"Per le imprese industriali e commerciali, che hanno la sede
centrale fuori del territorio della Regione, ma che in essa hanno
stabilimenti ed impianti, nell'accertamento dei redditi di ricchezza
mobile debbono determinarsi le quote di reddito afferenti
all'attivita' degli stabilimenti ed impianti medesimi. L'imposta
relativa a detta quota spetta alla Regione limitatamente ai nove
decimi ed e' iscritta nei ruoli degli Uffici delle imposte dirette,
nel cui distretto sono situati gli stabilimenti ed impianti.
"La determinazione di quote prevista dal precedente comma deve
effettuarsi anche nel caso di imprese che hanno la sede centrale nel
territorio della Regione e stabilimenti o impianti fuori di essa. In
tal caso l'imposta relativa alle quote di reddito afferenti alla
attivita' degli stabilimenti o impianti situati fuori della Regione
compete per intero allo Stato ed e' iscritta nei ruoli degli Uffici
delle imposte dirette nel cui distretto sono situati detti
stabilimenti e impianti. L'imposta relativa alle quote di reddito
afferenti alla attivita' della sede centrale e degli stabilimenti e
impianti situati nel territorio della Regione spetta alla Regione
medesima limitatamente ai nove decimi ed e' iscritta nei ruoli dei
competenti Uffici distrettuali delle imposte dirette".
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