Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 240 del 04/04/1953 (Pubblicata nella G.U. del 21 aprile 1953)
Norme interpretative della legge 5 giugno 1951, n. 376, sui ruoli speciali transitori nelle Amministrazioni dello Stato.
Norme interpretative della legge 5 giugno 1951, n. 376, sui ruoli speciali transitori nelle Amministrazioni dello Stato.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il comma settimo dell'art. 13 della legge 5 giugno 1951, n. 376, va
inteso nel senso che le promozioni ivi previste in soprannumero sono
conferibili nella proporzione precisata sia agli impiegati del comma
primo, sia agli impiegati del comma sesto, fermo peraltro che
gl'impiegati del comma primo concorrono alla promozione col beneficio
dell'anzianita' computabile ai soli fini dell'art. 5 del decreto
legislativo 7 aprile 1948, n. 262, mentre gli impiegati di cui al
comma sesto possono far valere la propria anzianita' speciale anche
ai fini della legge 1 dicembre 1949, n. 868.
Ai fini previsti dal comma precedente, non si applicano le
disposizioni che prescrivono, per le promozioni del personale, un
minimo di appartenenza al ruolo o di permanenza nel grado inferiore,
intendendosi utile, a tali fini, il complesso di anzianita' di ruolo
ordinario e di ruolo transitorio congiunto con l'anzianita' speciale
attribuita a norma dei commi primo e sesto della legge 5 giugno 1951,
n. 376.
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