Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 263 del 11/04/1953 (Pubblicata nella G.U. del 27 aprile 1953)
Concessione di miglioramenti alle pensioni delle vedove, degli orfani, genitori, collaterali ed assimilati, dei caduti in guerra ed alle pensioni degli invalidi di guerra.
Concessione di miglioramenti alle pensioni delle vedove, degli orfani, genitori, collaterali ed assimilati, dei caduti in guerra ed alle pensioni degli invalidi di guerra.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Alla vedova del militare, morto per causa di servizio di guerra o
attinente alla guerra, o del civile morto per fatti di guerra di cui
all'art. 10 della legge del 10 agosto 1950, n. 648, e' concesso, in
aggiunta alla pensione di guerra, un assegno supplementare: di annue
lire 24.000 per l'esercizio finanziario 1953-54; di annue lire 63.000
per l'esercizio 1954-55 e di annue lire 102.000 per l'esercizio
1955-56 e per gli esercizi successivi.
Detto assegno spetta pure, in eguale misura, agli orfani di guerra,
di cui agli articoli 62, 63 e 64 della legge 10 agosto 1950, n. 648,
i quali conseguano, o abbiano conseguito, la pensione di guerra per
diritto proprio.
Uguale diritto compete pure alla vedova e agli orfani che
conseguano, od abbiano conseguito, il trattamento di riversibilita'
di cui all'art. 69 della legge 10 agosto 1950, n. 648.
1947
1948
1949
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1951
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