Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 295 del 02/04/1953 (Pubblicata nella G.U. del 5 maggio 1953)
Riapertura dei termini per la presentazione delle domande degli aspiranti al conseguimento del giudizio di idoneita' all'esercizio della professione di orchestrale e di dirigente di complessi bandistici.
Riapertura dei termini per la presentazione delle domande degli aspiranti al conseguimento del giudizio di idoneita' all'esercizio della professione di orchestrale e di dirigente di complessi bandistici.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Coloro che siano sprovvisti dei titoli di studio prescritti dalle
lettere a) e b) dell'art. 3 della legge 4 giugno 1934, n. 977, e che
alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana abbiano esercitato, da almeno tre
anni, la professione di orchestrale, per poter continuare a far parte
di orchestre devono chiedere ed ottenere apposito giudizio di
idoneita'.
Il giudizio di idoneita' sara' cosi' distinto:
a) idoneita' all'esercizio della professione di orchestre
sinfoniche o liriche;
b) idoneita' all'esercizio della professione in orchestre di
musica varia.
Tale classificazione vale anche per le orchestre funzionanti alle
dipendenze della R.A.I.
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