Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 304 del 09/04/1953 (Pubblicata nella G.U. del 7 maggio 1953)
Concessione di una indennita' ai sottufficiali, guardie scelte e guardie di pubblica sicurezza richiamati o trattenuti, collocati in congedo senza diritto a trattamento di quiescenza.
Concessione di una indennita' ai sottufficiali, guardie scelte e guardie di pubblica sicurezza richiamati o trattenuti, collocati in congedo senza diritto a trattamento di quiescenza.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Ai sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo delle guardie
di pubblica sicurezza e dei soppressi Corpi di polizia trattenuti o
richiamati in servizio ai sensi della legge 1 settembre 1940, n.
1373, collocati o da collocarsi in congedo dalla data di cessazione
dello stato di guerra (15 aprile 1946), senza aver compiuto il
periodo minimo di servizio per aver diritto a pensione, compete una
indennita', per una volta tanto, pari ad una mensilita' di stipendio
o a trenta giorni di pagabase, integrati dall'importo mensile della
indennita' speciale di pubblica sicurezza e della indennita' di
servizio speciale di pubblica sicurezza e dal dodicesimo della 13ª
mensilita', per ogni anno di servizio prestato dalla data del
trattenimento o dell'ultimo richiamo.
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