Leggi d'Italia

CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.

(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 304 del 09/04/1953 (Pubblicata nella G.U. del 7 maggio 1953)
Concessione di una indennita' ai sottufficiali, guardie scelte e guardie di pubblica sicurezza richiamati o trattenuti, collocati in congedo senza diritto a trattamento di quiescenza.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Ai  sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo delle guardie
di  pubblica  sicurezza e dei soppressi Corpi di polizia trattenuti o
richiamati  in  servizio  ai  sensi  della legge 1 settembre 1940, n.
1373,  collocati  o da collocarsi in congedo dalla data di cessazione
dello  stato  di  guerra  (15  aprile  1946),  senza aver compiuto il
periodo  minimo  di servizio per aver diritto a pensione, compete una
indennita',  per una volta tanto, pari ad una mensilita' di stipendio
o  a  trenta giorni di pagabase, integrati dall'importo mensile della
indennita'  speciale  di  pubblica  sicurezza  e  della indennita' di
servizio  speciale  di  pubblica sicurezza e dal dodicesimo della 13ª
mensilita',  per  ogni  anno  di  servizio  prestato  dalla  data del
trattenimento o dell'ultimo richiamo.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022