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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica.
hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A decorrere dall'esercizio finanziario 1951-1952, e' concesso
all'Ente nazionale sordomuti un contributo ordinario di lire 375
milioni annui da destinarsi all'assistenza in favore dei sordomuti in
attuazione delle finalita' di cui alla legge 21 agosto 1950, n. 698 e
con le modalita' da essa stabilite.
L'impiego di detta somma avra' luogo su un piano di erogazione che
l'Ente sottoporra' alla approvazione preventiva del Ministero
dell'interno.